Si definisce "scuola paritaria" una scuola gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.
In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, le scuole private dell'infanzia, primarie e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale.
Per questo è più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.
La scuola paritaria svolge, quindi, un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti.
Le scuole paritarie possono rilasciare titoli equivalenti ai diplomi rilasciati dalla scuola statale. Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari e sufficienti all'ordinaria gestione della scuola.
Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso.
Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.